Informazioni
Qui di seguito troverete dei link sul settore immobiliare:
- Agenzia delle Entrate
- F.I.M.A.A. Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari
- Camera di Commercio
- Unione commercio turismo servizi Alto Adige (hds)
- Agenzia CasaClima
- Leggi Provinciali
- Associazione Mediatori Alto Adige
- Agevolazioni edilizie
Acquisto di appartamento
Trattamento fiscale dell'acquisto
Con l'acquisto di un appartamento si incorre in spese di registrazione (o, in alternativa, l'IVA), mutui e tasse catastali; il pagamento di tali oneri viene effettuato dal notaio, al momento della registrazione dei contratti. Nel contratto deve essere specificato dalle parti contraenti in che modo e con quali mezzi di pagamento si provvederà a saldare il prezzo di acquisto (assegno, bonifico bancario, ecc.). La legge prevede per gli acquirenti di "prima casa" e per gli "agricoltori" delle agevolazioni fiscali, che sono descritte brevemente qui di seguito.
Agenvolazioni fiscali "prima casa"
In primo luogo, le agevolazioni sono previste solo per l'acquisto di case che non presentano le caratteristiche di "immobile di lusso". Gli immobili che non sono considerati una proprietà di lusso devono corrispondere ai criteri previsti dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 Agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 218 del 27 agosto 1969). Una volta stabilito che non si tratta di una proprietà di lusso, a prescindere dalla categoria registrata al catasto, gli sgravi vengono elargiti solo se sono presenti determinate condizioni:
- La proprietà deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o dove si svolgono le sue attività o i suoi interessi; chi non ha la residenza nel comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato, dovrà stabilire la propria residenza in tale comune entro 12 mesi dalla stipula dell'atto notarile di acquisto;
- Nel territorio del comune in cui sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato, l'acquirente non può essere proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un altro appartamento;
- L'acquirente non può essere titolare, neppure per quote o in comunione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro appartamento acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa; dopo aver verificato queste condizioni, le agevolazioni per la "prima casa" possono essere applicate anche alle pertinenze, anche se queste dovessero essere state acquistate con un altro contratto, ma solo per cantine, garage che rientrano rispettivamente in una delle seguenti categorie:
- C/2 (cantina o soffitta)
- C/6 (garage o posto auto)
- C/7 (tettoia chiusa o aperta)
Le unità immobiliari, che rientrano nelle categorie di cui sopra possono essere ubicate anche vicino alla residenza principale (ma non in un altro comune o un luogo più distante), tuttavia devono essere utilizzate per il servizio permanente di immobili residenziali. In caso di dichiarazioni mendaci o nel caso in cui la proprietà venisse venduta con o senza monetizzazione, prima della scadenza di un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno dovute secondo le tariffe regolari. Le agevolazioni per la "prima casa" non decadono se entro un anno dalla vendita dell'immobile oggetto dell'acquisito agevolato viene acquistata una nuova casa in cui viene trasferita la propria residenza.
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Se l'acquirente si accolla un mutuo per l'acquisto della prima casa (quella in cui il contribuente o i suoi familiari hanno la residenza abituale), egli potrà detrarre dall'imposta sul reddito (IRPEF) il 19% degli interessi passivi e altri oneri aggiuntivi connessi con il mutuo fino ad un importo di 4.000 Euro. Se più soggetti si accollano un mutuo, la detrazione viene suddivisa tra di loro; qualora entrambi i coniugi si siano accollati il mutuo e uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione andrà a quest'ultimo a beneficio di entrambi. La detrazione è consentita a condizione che: la proprietà sia utilizzata entro un anno dalla data di acquisto come abitazione principale; e l'acquisto si perfezioni non più di un anno prima dall'erogazione del mutuo. Oltre agli interessi passivi, come sopra descritto, possono essere detratti anche gli oneri che sono stati pagati nell'ambito del mutuo. È inoltre possibile detrarre dall'imposta sul reddito (IRPEF) il 19% delle spese di intermediazione, fino a un tetto massimo di 1.000 euro (e quindi fino ad un importo massimo di 190 euro) e questo solo nel caso di "Acquisto di prima casa". In caso di vendita successiva si verrà a creare un guadagno in conto capitale (una plusvalenza), se l'immobile viene venduto ad un prezzo superiore a quello di acquisto. Il guadagno in conto capitale viene calcolato come segue: dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto vengono detratte anche le spese connesse alla proprietà, come le imposte, i costi per l'acquisto e per la ristrutturazione, ecc. Un guadagno in conto capitale non maturerà e non è soggetto a tassazione, se è stato realizzato attraverso la vendita di un immobile ad uso di abitazione principale del proprietario o di uno dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini fino al secondo grado). Allo stesso modo, qualsiasi guadagno in conto capitale derivante dalla vendita della proprietà prima di 5 anni non è soggetto a tassazione.
Compensi
e tariffe che gli intermediari immobiliari possono calcolare per i propri servizi sono regolate dall'art. 6 della legge nr. 39 del 3 febbraio 1989 (deliberata dalla Camera di Commercio di Bolzano). Tale delibera è una linea guida, le parti possono anche concordare in fase di contratto tariffe diverse.
- Acquisto di immobili: ciascuna delle parti (acquirente e venditore): 2 - 3 % del prezzo di acquisto
- Locazione: si fa una distinzione tra: a) affitti annuali b) affitti stagionali c) contratti di locazione pluriennali
- Cessioni o trasferimenti (anche in forma di quote societarie totali o parziali o di apporto di capitale e cessione di quote societarie): ciascuna delle parti sul prezzo concordato: 3 %
- Analisi di mercato non vincolanti e stime: a seconda della complessità e del valore.
- Altro: da concordare
Stima:
La valutazione immobiliare è un tema complesso che richiede competenze specifiche. I fattori decisivi: esperienza solida nel settore immobiliare, conoscenze specialistiche in ogni campo e, ovviamente, un giudizio discreto e oggettivo. Grazie alla nostra pluriennale attività nel settore immobiliare disponiamo del know-how, della competenza e delle conoscenze di mercato necessari su cui basare un’analisi precisa e affidabile del valore di un terreno o di un immobile.